di Manlio Lilli

“Tra tutte le altre regioni europee esiste una delicata e non bene afferrabile ma potentamente efficace affinità della forma interna dello spirito, come pure del modo di concepire, in certe altezze, rapporti di pensiero e di sentimento, la quale affinità, come la cupola dell’etere, si eleva unitaria sopra le loro differenze nazionali, costituendo così una sfera…”. Ipse dixit Benedetto Croce nei suoi Scritti Politici, definendo con ineguagliata efficacia lo spirito europeo.

Nella stringente attualità internazionale, piena di tanti timori striscianti e poche solide certezze, parlando di Europa é frequente il richiamo alla sua fragilità. Uno status precario causato non solo da una crisi economica, che trova con difficoltà riscontri nel passato, ma anche, forse soprattutto, dall’esistenza di strumenti giuridici inadeguati. Conseguenza di una costruzione politica ancora incerta, partita da grandi premesse ideali, sfortunatamente non approdate ad una sovranità piena e, quindi, ad un diritto unitario forte, incardinato sull’aggregazione dei diritti e delle libertà individuali. In sintesi quello jus publicum europaeum che il Carl Schmitt di Nomos della terra definisce come “diritto interstatale”, il quale regola “l’ordinamento spaziale della respublica cristiana medievale”. Jus publicum europaeum che ha sofferto della mancata, necessaria, modernizzazione evolutiva, base imprescindibile per la costruzione della nuova Europa.

La mancanza di un complesso di ordinamenti politico-giuridici, tout court di un diritto comune, ha ostacolato l’esercizio della sovranità, l’esercizio di un comando sui diversi popoli. Alla realizzazione di questo percorso in progress si applicarono, a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento, consapevoli dell’importanza dell’operazione, diversi autori. Come l’olandese Grozio, il quale propose una nuova antropologia giuridica basata sul “proprium di ognuno”, il rispetto della sfera individuale. Come, soprattutto, l’Hobbes del Levitano, il quale definisce la nascita dello jus publicum, inteso come rinuncia da parte dei singoli di una parte dei diritti che hanno in natura, per costruire l’ordine sociale. Anche se, come afferma Grozio l’individuo resta prevalente, perché “Io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest’uomo o a quest’assemblea di uomini”. Ancora, Schmitt, soffermandosi sul Leviatano di Hobbes, sottolinea il valore dell’individuo e della sua coscienza interiore.

Determinante é il passaggio storico concettuale che conduce l’Europa da un “contenuto esclusivamente geografico” a “significato di un complesso di ragioni spirituali e culturali”. L’Europa diviene un unicum culturale con Enea Silvio Piccolomini e con Erasmo da Rotterdam, anche se é soltanto con Machiavelli che si realizza il “disegno di una Europa come terra di libertà politiche attraverso un’Asia dominata dal dispotismo”. Ma é indubbio che la fase cruciale di questo percorso deve identificarsi nella costruzione di un diritto pubblico europeo.

A partire dal secondo dopoguerra, l’Europa é riuscita a costruire politiche capaci di contrastare, efficacemente, il rischio di nuovi conflitti. Ma, contemporaneamente, sembra non essere stata in grado di mettere in campo un sistema di regole comuni poggiate su un diritto unitario. Già, un diritto unitario, europeo. Perché l’esistenza di un articolato diritto europeo, che si esplica attraverso le norme dei Trattati e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, non lo assicura. Dal momento che il complesso normativo si presenta, non di rado, come un poco utile corpus burocratico. Un complesso di regole ben lontane dai diritti di sovranità individuali che ispirarono l’Umanesimo europeo di Grozio, Hobbes e Macchiavelli. Basti pensare ai limiti, più che evidenti, rilevabili nel governo dell’economia, ai rapporti tra la Germania e il resto d’Europa, alle difficoltà di trovare decisioni, davvero, nell’interesse dei cittadini europei. A scontrarsi la macro Europa da un lato e i tanti microStati dall’altro. Quasi un non senso. Considerando, ad esempio, come nel passato, la costruzione del diritto comune abbia preso le mosse proprio dalle necessità imposte dall’economia e dalla necessità di espansione dei commerci. Così la stessa esistenza della Banca Centrale Europea, per la quale indipendenza ed autonomia appaiono pre-requisiti imprescindibili, dovrebbe essere ancorata ad una struttura costituzionale dell’Unione.

Il Croce della definizione estrapolata dagli Scritti Politici parlava di “altre regioni”, escludendo dal computo la Germania, ritenuta un unicum con le sue peculiarità. Ma in altri scritti Croce riconosce il valore della cultura tedesca come base dell’identità europea. Domandarsi quanto sia ancora forte lo spirito europeo, quanto i particolarismi abbiano logorato i principi ispiratori dello jus publicum europaeum. Problema esplorato. Heiddegger nel suo saggio sul Nichilismo europeo, partiva dalla filosofia di Nietzsche, ponendo il focus su “ideali”, “norme”, “principi” e “regole”. A suo dire significative espressioni dello spirito europeo occidentale minacciate dai tempi. Dostoevskij, poi, incentra le sue esperienze letterarie sul tema della libertà, bussola per ogni sistema ordinato.

I travagli di questi ultimi difficili mesi, letti da molti con lo zoom del presente, non é improbabile possano trovare una loro giustificazione se interpretati con il grandangolo del passato. Ricercare l’antefatto di quanto accade nella gestione politica ed economica dell’Europa, significa affondare in una debolezza delle istituzioni che ha origini antiche. L’impressione che gli ideali, grandi e nobili, di una Europa comune, siano ancora in gran parte irrealizzati, sembra fondata. L’Europa-Gulliver, é ancora alle prese con i governi lillipuziani come richiamato, assai efficacemente, da Giuliano Amato.

 

Lascia un commento

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)